Paolo Galdieri / Reati informatici sessuali / Prostituzione online
La prostituzione online, o prostituzione su internet, si riferisce alla pratica di offrire servizi sessuali attraverso piattaforme online, come siti web dedicati, forum, annunci su social media, app di incontri, e altre piattaforme digitali.
La prostituzione online può assumere diverse tipologie, che dipendono dalle modalità attraverso cui viene offerto il servizio sessuale e dalla piattaforma utilizzata.
Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art.210 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d’esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell’esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.
La giurisprudenza stabilisce che il discrimine tra attività lecita e illecita nel contesto della prostituzione consiste nel passaggio da una prestazione di servizi “ordinari” a un supporto aggiuntivo e personalizzato. Il reato di favoreggiamento si configura quando oltre alla pubblicazione degli annunci, vi è una cooperazione dettagliata tra soggetto e prostituta per rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con i clienti, come organizzare servizi fotografici, proporre pose erotiche e collaborare all’organizzazione del contatto prostituta-cliente.
La pubblicazione di annunci sui siti web, come sui tradizionali media, è considerata un servizio in favore della persona, piuttosto che della prostituzione. Chi allestisce un sito per prestazioni sessuali online risponde di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. Lo sfruttamento si riferisce all’approfittamento dei guadagni derivanti dall’attività di prostituzione altrui. Affinché si configuri favoreggiamento, è necessario fornire un aiuto oggettivo all’esercizio della prostituzione.
Evitare di incorrere in contestazioni di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione online richiede una consapevolezza e una prudenza particolari.
La consulenza legale relativa alla prostituzione online può coprire una vasta gamma di attività:
Lo Studio dell’avvocato Paolo Galdieri, riconosciuto per la sua profonda competenza nel diritto penale e nelle nuove sfide poste dalla digitalizzazione, propone corsi di formazione specializzati sulla prostituzione online. Attraverso la nostra expertise, i partecipanti acquisiranno conoscenze approfondite sulla normativa vigente, le prassi di indagine e le tecnologie emergenti correlate a questo ambito.
I nostri moduli formativi sono personalizzati per adattarsi alla realtà specifica degli iscritti, garantendo che ogni aspetto della prostituzione online sia trattato con la massima attenzione ai dettagli legali, etici e pratici. I corsi abbracciano temi come la legislazione vigente, le tecniche di rilevamento e le strategie di intervento, oltre alle implicazioni sociali e psicologiche connesse al fenomeno.
Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Prostituzione online.
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Il commento di: Avv. Paolo Galdieri
Negli ultimi anni, si sono verificati numerosi processi riguardanti il presunto coinvolgimento nel reato di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione da parte dei gestori dei siti web che pubblicavano annunci di prostitute e dei loro collaboratori. Queste accuse sono state possibili a causa della mancanza di una normativa specifica e della natura generica delle condotte di sfruttamento e favoreggiamento previste dalla Legge 75 del 1958.
Sicuramente è ipotizzabile un reato riconducibile all’attività di meretricio anche in rete, non essendo richiesta, per la sua sussistenza, la compresenza e, quindi, il congiungimento fisico. Tuttavia, l’idea di contestare e condannare per favoreggiamento della prostituzione online è stata oggetto di dibattito, soprattutto quando riferita alla semplice inserzione, specie se paragonata alla situazione dei giornali cartacei, che non sono mai stati oggetto di azioni legali.
Recentemente, la giurisprudenza ha iniziato a considerare la pubblicazione di annunci sui siti web come un servizio normale in favore della persona e della prostituta, piuttosto che della prostituzione stessa. Tuttavia, il reato di favoreggiamento sussiste quando vi è una cooperazione concreta e dettagliata tra soggetto e prostituta per organizzare la pubblicità e facilitare il contatto con i clienti. Nonostante questo progresso, alcuni giudici continuano a mantenere un’attitudine punitiva, suggerendo la necessità di un intervento legislativo per risolvere le incertezze e prevenire decisioni ingiuste.