Paolo Galdieri / Pirateria informatica

Pirateria informatica

Cos'è la pirateria informatica e come tutelarsi in caso di violazione del diritto d'autore. Approfondimento sul codice penale e relativo commento dell'avvocato Paolo Galdieri, esperto in consulenza legale in reati informatici.
Pirateria Informatica
Il reato

Cos’è la pirateria informatica

La pirateria informatica in violazione del diritto d’autore è un tipo specifico di pirateria che coinvolge l’accesso non autorizzato a materiale protetto da copyright, come software, film, musica, libri o altri contenuti digitali. Questo tipo di pirateria avviene quando qualcuno duplica, distribuisce o utilizza illegalmente contenuti protetti da copyright senza il permesso del proprietario dei diritti d’autore.

Tipologie

  • Illegale condivisione di file
    E’ una delle forme più diffuse di pirateria informatica in cui gli utenti scaricano e condividono illegalmente film, musica, software, libri e altri contenuti protetti da copyright attraverso reti peer-to-peer (P2P), torrent o altri mezzi di condivisione di file online.
  • Creazione e distribuzione di software pirata
    Coinvolge la creazione o la distribuzione di versioni contraffatte o non autorizzate di software commerciali. Può includere la produzione di copie illegali di software, la modifica di codice sorgente per aggirare le protezioni del software o la distribuzione di chiavi di attivazione contraffatte.
  • Streaming illegale di contenuti protetti da copyright
    Questa forma di pirateria informatica coinvolge la trasmissione in diretta o il download di film, programmi TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti da copyright da fonti non autorizzate su piattaforme di streaming online.
  • Copie non autorizzate di film e musica
    Implica la produzione e la distribuzione di copie non autorizzate di film, album musicali o brani musicali. Queste copie possono essere realizzate su DVD, CD, unità flash USB o altri dispositivi di memorizzazione e distribuite in modo illegale.
  • Rilascio di crack e keygen
    Si tratta della distribuzione di software o codici generati appositamente per aggirare le protezioni di sicurezza di software commerciali al fine di renderli utilizzabili senza dover pagare per essi.
  • Ebook piratati
    La distribuzione illegale di libri elettronici (ebook) protetti da copyright senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.

Articoli di riferimento

Articolo 171

Legge sulla protezione del diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Salvo quanto previsto dall’art.171 bis e dall’art.171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all’estero; lettera abrogata

f) in violazione dell’art.79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Articolo 171-bis

Legge sulla protezione del diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies64 sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171-ter

Legge sulla protezione del diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art.102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171-septies

Legge sulla protezione del diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. La pena di cui all’articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171-octies

Legge sulla protezione del diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Il commento di: Avv. Paolo Galdieri

La pirateria informatica comprende attività illegali come l’accesso non autorizzato a reti di informazione, la copia non autorizzata di programmi o dati riservati e la distribuzione di contenuti protetti da copyright senza autorizzazione. Le norme penali contro la pirateria, come gli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, puniscono vari comportamenti, come la messa a disposizione pubblica di opere protette, la duplicazione abusiva di software e la violazione di misure tecnologiche di protezione.

La legge 93/2023, nota come “legge anti-pezzotto”, introduce nuovi poteri per l’AGCOM, che può emettere ordini di inibitoria più ampi e veloci contro i siti pirata, incluso il blocco di futuri nomi di dominio legati alle attività illecite. La legge prevede anche sanzioni severe per chi diffonde o accede a contenuti pirata, come carcere fino a 3 anni e multe fino a 15.000 euro per i distributori, e multe fino a 5.000 euro per gli utenti.

Tuttavia, l’implementazione della piattaforma anti pirateria ha suscitato controversie a causa dell’oscuramento anche di siti legali e della violazione della libertà di espressione e di accesso alla rete. Si suggerisce di promuovere una cultura del rispetto del diritto d’autore, ridurre i costi degli abbonamenti ai servizi legali e migliorare la collaborazione tra autorità e provider per individuare e sanzionare i responsabili della pirateria in modo mirato e proporzionato. Potrebbe essere necessario rivedere la legge e la piattaforma anti pirateria per garantire maggiore trasparenza, controllo e tutela dei diritti degli utenti e dei gestori dei siti.

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Cosa dicono i giudici

La giurisprudenza riguardante la violazione delle disposizioni penali poste a tutela del diritto d’autore stabilisce diversi principi:

  • Ai fini della configurabilità del reato di cui dell’art. 171 comma 1, lett. a-bis), la messa a disposizione del pubblico di una fotografia, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, deve riguardare una riproduzione che presenta carattere creativo, perché solo in presenza di tale requisito detta riproduzione è annoverabile tra le opere dell’ingegno tutelate dalla citata previsione sanzionatoria, rientrando le altre tipologie di foto nella minore tutela assicurata ai cd. “diritti connessi” al diritto di autore di cui agli artt. 87 e ss. della medesima legge.
  • In tema di tutela penale del diritto di autore, il fine di lucro, necessario ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 171-ter, comma 1, consiste in un guadagno economicamente apprezzabile o, comunque, in un incremento patrimoniale e non in un qualsiasi vantaggio di altro genere.
  • Ai fini della sussistenza del reato di plagio di banca dati, di cui all’art.171-bis, è necessaria la prova della sussistenza dell’elemento psicologico , con la conseguenza che, non integra detto reato chi utilizzi una banca dati da altri illegittimamente copiata, senza avere la consapevolezza della loro illecita provenienza
  • La configurabilità del reato di cui all’art. 171 ter, comma secondo, lett. a, in capo all’esercente attività di assistenza tecnico-informatica deve essere valutata tenendo in considerazione anche il diritto di effettuare una copia di riserva del programma (cosiddetta “copia di lavoro”) stabilito dal comma secondo dell’art. 64-ter della stessa legge .
  • In relazione alla sussistenza del reato di cui all’art.171-ter, non è possibile ravvisare il fine di lucro nella gestione di una web radio con finalità amatoriale e divulgativa , comunque non generatrice di alcuna utilità economicamente valutabile.
  • Integra il reato previsto dall’art. 171-ter, comma 1, lett. b), la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell’ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita.
  • Il reato di cui all’art.171-bis l.d.a. è integrato non solo dalla condotta di abusiva integrale duplicazione dell’opera informatica altrui, ma anche da qualsiasi attività di sviluppo di tale opera, in assenza dell’autorizzazione dell’avente diritto, che ne implichi anche solo parzialmente la riproduzione.
  • Non può costituire opera dell’ingegno un semplice elenco di nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali ,considerata l’assoluta assenza dei caratteri della novità ed originalità.
  • E’ configurabile il reato di cui all’art.171-bis nel caso di duplicazione della code-line o del codice di controllo del programma proprio in quanto la norma in parola sanziona anche la sola duplicazione parziale del software.

Come tutelarsi

Ci sono diverse azioni che possono essere intraprese per proteggere i propri contenuti dalla pirateria informatica e dalla violazione del diritto d’autore:

Utilizzare misure di protezione tecnologica: Incorporare protezioni tecniche nei propri contenuti digitali può impedire o limitare la duplicazione e la distribuzione non autorizzate.

Monitoraggio online: Utilizzare strumenti di monitoraggio online per individuare e segnalare la pirateria dei contenuti su Internet. Ci sono servizi e software disponibili che possono aiutare a individuare e affrontare la pirateria online.

Contratti e licenze: Utilizzare contratti e licenze chiari e dettagliati per regolare l’uso dei contenuti da parte di terzi. Questi accordi possono definire chiaramente i diritti e le restrizioni sull’uso dei propri  contenuti e fornire una base legale per affrontare la violazione dei diritti d’autore.

Educazione e consapevolezza: Sensibilizzare i propri dipendenti, collaboratori e utenti sul rispetto del diritto d’autore e sulle conseguenze della pirateria informatica può contribuire a prevenire comportamenti illegali.

Consulenza legale Pirateria informatica

La consulenza legale in materia di pirateria informatica in violazione del diritto d’autore può essere divisa in due aspetti: dalla parte della vittima e dalla parte del presunto autore del reato.

Dalla parte della vittima:

  • Valutazione della situazione: Valutiamo la natura e l’entità della violazione del diritto d’autore. Analisi approfondita dei materiali piratati, delle prove disponibili e delle possibili vie legali per perseguire il caso.
  • Raccolta delle prove: Assistiamo nella raccolta di prove della violazione del diritto d’autore, come screenshot di siti web pirata, informazioni sui pirati e qualsiasi altra prova rilevante.
  • Comunicazioni con i presunti “pirati”: Se opportuno , ci occupiamo dell’ invio di richieste di cessazione dei comportamenti  “pirati”, richiedendo loro di interrompere la violazione del diritto d’autore e rimuovere i materiali piratati.
  • Azioni legali: Se le richieste di cessazione e desistere non sono rispettate o se la situazione lo richiede, intraprendiamo le azioni legali appropriate per far valere i diritti del cliente. Questo può includere azioni civili per danni e provvedimenti giudiziari per ottenere l’arresto della violazione del diritto d’autore.

Dalla parte del presunto autore del reato:

  • Difesa legale: Rappresentiamo il presunto autore del reato, fornendo una difesa contro le accuse di pirateria informatica.
  • Valutazione delle prove: Esame delle prove raccolte dalle autorità o dalla parte lesa e valutazione delle accuse rivolte. Questo può includere la valutazione delle prove digitali, come log di attività online e file digitali.
  • Strategia legale: Contestazione delle prove, negoziazione di un accordo, studio tesi da sostenere in giudizio.

Formazione

Lo Studio dell’avvocato Paolo Galdieri ha sviluppato corsi di formazione specialistici su “Pirateria Informatica”, corsi che sono frutto di un’analisi meticolosa delle specifiche esigenze del contesto in cui vengono applicati, garantendo una formazione mirata ed efficace sia per gli aspetti legali che tecnici

Attraverso una combinazione di lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti acquisiranno strumenti critici per navigare nel complesso panorama della pirateria informatica, assicurando così la protezione delle infrastrutture digitali e la conformità alle normative vigenti. I corsi, danno l’opportunità di elevare la vostra preparazione e di fronteggiare le sfide della sicurezza digitale con competenza e consapevolezza.

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Paolo Galdieri

Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Pirateria informatica.

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