Paolo Galdieri / Criminalità informatica / Diffamazione online
La diffamazione online è l’atto di diffondere false informazioni o accuse dannose su un individuo o un’organizzazione attraverso mezzi digitali, come internet, i social media, o la posta elettronica. Questo comportamento può danneggiare la reputazione e l’immagine di una persona o di un’azienda, causando conseguenze emotive, sociali e talvolta finanziarie.
La diffamazione online può assumere molte forme, inclusi post sui social media, commenti su blog o forum, articoli su siti web, e-mail diffamatorie e altro ancora. Tali contenuti possono essere rapidamente condivisi e diffusi in tutto il mondo, raggiungendo un vasto pubblico in pochissimo tempo.
La diffamazione online si distingue dalla diffamazione tradizionale principalmente per il mezzo utilizzato (digitale anziché fisico) e per la sua potenziale portata molto ampia e immediata. La diffamazione online si manifesta in diverse forme, ognuna con le proprie caratteristiche specifiche:
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.
Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.
Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate.
La giurisprudenza sulla diffamazione online stabilisce diversi principi:
La giurisprudenza stabilisce quanto segue sull’equiparazione della diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet:
La giurisprudenza stabilisce quanto segue sulla responsabilità del gestore del blog:
La giurisprudenza stabilisce quanto segue riguardo al luogo del commesso reato:
La giurisprudenza stabilisce quanto segue sull’accertamento del reato:
Per tutelarsi dalla diffamazione online, è possibile adottare diverse misure:
La consulenza legale relativa alla diffamazione on line può essere fornita sia alla vittima che al presunto autore del reato e può comprendere diverse attività.
Dalla parte della vittima:
Dalla parte del presunto autore del reato:
La diffamazione online è un devastante fenomeno con impatti significativi sulla reputazione individuale e aziendale. Consapevole di questa realtà, l’Avvocato Paolo Galdieri offre corsi di formazione specificamente strutturati per affrontare questa sfida. Sono corsi unici, poiché tengono in considerazione le specifiche esigenze e contesti dei partecipanti.
La formazione non si limita all’aspetto giuridico della diffamazione online; integra anche una componente tecnica essenziale. Questo approccio duplice consente ai partecipanti di acquisire una comprensione approfondita sia delle implicazioni legali che delle dinamiche digitali sottostanti.
Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Diffamazione online.
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Il commento di: Avv. Paolo Galdieri
La diffamazione online, pur non avendo ricevuto un trattamento legislativo specifico, è punita attraverso l’art.595 c.p. che sanziona anche l’”uso di qualsiasi mezzo di pubblicità”, compresi,quindi, i mezzi telematici come internet. La giurisprudenza ha delineato i confini di questa norma, applicando alle testate online le stesse regole della stampa tradizionale.
La responsabilità del direttore di una testata online è stata oggetto di dibattito. Inizialmente, la giurisprudenza escludeva tale responsabilità, ma in seguito ha riconosciuto ai direttori online gli stessi doveri di controllo dei contenuti previsti per quelli cartacei.
Gli Internet Service Provider (ISP) non sono generalmente responsabili per le violazioni commesse dai propri utenti, salvo quando agiscano direttamente come content provider. La normativa italiana, in linea con la Direttiva Europea sul commercio elettronico, non impone agli ISP un obbligo di sorveglianza preventiva sulle informazioni trasmesse o memorizzate.
La responsabilità degli hosting providers è diversa: devono segnalare prontamente le violazioni alle autorità competenti e cooperare nell’identificare gli autori. Possono essere ritenuti responsabili se sono a conoscenza di contenuti illeciti sui loro server e non li rimuovono.
La diffamazione tramite social media, come Facebook, può essere considerata aggravata dalla pubblicità anche se la pubblicazione è limitata a un gruppo ristretto di persone.
Il “like” su contenuti diffamatori può essere considerato come concorso nel reato di diffamazione, ma la sua valenza probatoria è discussa e potrebbe violare la libertà di espressione.
Per quanto riguarda i blogger e i moderatori di forum, la responsabilità dipende dalla conoscenza e dalla gestione attiva dei contenuti diffamatori.
La giurisdizione italiana può essere applicata se il reato è commesso in Italia o se l’evento diffamatorio viene percepito in Italia, anche se l’agente agisce all’estero e utilizza server stranieri. La percezione dell’evento da parte di terzi è considerata determinante per la giurisdizione.
In generale, la competenza giurisdizionale è determinata dal luogo fisico in cui viene effettuato l’accesso alla rete per caricare i dati sul server, privilegiando questo criterio rispetto alla residenza o al domicilio dell’imputato.