Paolo Galdieri / Criminalità informatica / Diffamazione online

Diffamazione online

La diffamazione online è tra i reati più comuni nell'era digitale. Cosa dice il codice penale e cosa fare in caso di coinvolgimento. Il punto di vista dei giudici e dell'avvocato Paolo Galdieri, esperto in consulenza legale in reati informatici.
Diffamazione online
Il reato

Che cos’è la diffamazione online

La diffamazione online è l’atto di diffondere false informazioni o accuse dannose su un individuo o un’organizzazione attraverso mezzi digitali, come internet, i social media, o la posta elettronica. Questo comportamento può danneggiare la reputazione e l’immagine di una persona o di un’azienda, causando conseguenze emotive, sociali e talvolta finanziarie.
La diffamazione online può assumere molte forme, inclusi post sui social media, commenti su blog o forum, articoli su siti web, e-mail diffamatorie e altro ancora. Tali contenuti possono essere rapidamente condivisi e diffusi in tutto il mondo, raggiungendo un vasto pubblico in pochissimo tempo.

Tipologie

La diffamazione online si distingue dalla diffamazione tradizionale principalmente per il mezzo utilizzato (digitale anziché fisico) e per la sua potenziale portata molto ampia e immediata. La diffamazione online si manifesta in diverse forme, ognuna con le proprie caratteristiche specifiche:

  • Diffamazione tramite pubblicazioni online:
    Questa forma include la diffusione di affermazioni lesive della reputazione di una persona attraverso siti web, blog, o forum online.
  • Diffamazione sui social media:
    I social network sono uno strumento comune per la diffamazione online. Commenti, post o immagini che danneggiano la reputazione di un individuo, pubblicati su piattaforme come Facebook, Twitter, o Instagram, rientrano in questa categoria.
  • Diffamazione attraverso email e messaggistica:
    L’invio di email o messaggi diffamatori attraverso servizi di messaggistica come WhatsApp o Telegram costituisce una tipologia di diffamazione online.
  • Diffamazione mediante recensioni false:
    Le recensioni false su piattaforme come Google Reviews o TripAdvisor, volte a danneggiare la reputazione di professionisti, imprese o prodotti, rappresentano un’altra forma di diffamazione online.
  • Diffamazione attraverso video e contenuti multimediali:
    La creazione e diffusione di video o altri contenuti multimediali (ad esempio su YouTube o Vimeo) che contengono materiale diffamatorio rientrano in questa categoria.

Articoli di riferimento

Articolo 595 c.p.

Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.

Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.

Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate.

 

Il commento di: Avv. Paolo Galdieri

La diffamazione online, pur non avendo ricevuto un trattamento legislativo specifico, è punita attraverso l’art.595 c.p. che sanziona anche l’”uso di qualsiasi mezzo di pubblicità”, compresi,quindi, i mezzi telematici come internet. La giurisprudenza ha delineato i confini di questa norma, applicando alle testate online le stesse regole della stampa tradizionale.

La responsabilità del direttore di una testata online è stata oggetto di dibattito. Inizialmente, la giurisprudenza escludeva tale responsabilità, ma in seguito ha riconosciuto ai direttori online gli stessi doveri di controllo dei contenuti previsti per quelli cartacei.

Gli Internet Service Provider (ISP) non sono generalmente responsabili per le violazioni commesse dai propri utenti, salvo quando agiscano direttamente come content provider. La normativa italiana, in linea con la Direttiva Europea sul commercio elettronico, non impone agli ISP un obbligo di sorveglianza preventiva sulle informazioni trasmesse o memorizzate.

La responsabilità degli hosting providers è diversa: devono segnalare prontamente le violazioni alle autorità competenti e cooperare nell’identificare gli autori. Possono essere ritenuti responsabili se sono a conoscenza di contenuti illeciti sui loro server e non li rimuovono.

La diffamazione tramite social media, come Facebook, può essere considerata aggravata dalla pubblicità anche se la pubblicazione è limitata a un gruppo ristretto di persone.

Il “like” su contenuti diffamatori può essere considerato come concorso nel reato di diffamazione, ma la sua valenza probatoria è discussa e potrebbe violare la libertà di espressione.

Per quanto riguarda i blogger e i moderatori di forum, la responsabilità dipende dalla conoscenza e dalla gestione attiva dei contenuti diffamatori.

La giurisdizione italiana può essere applicata se il reato è commesso in Italia o se l’evento diffamatorio viene percepito in Italia, anche se l’agente agisce all’estero e utilizza server stranieri. La percezione dell’evento da parte di terzi è considerata determinante per la giurisdizione.

In generale, la competenza giurisdizionale è determinata dal luogo fisico in cui viene effettuato l’accesso alla rete per caricare i dati sul server, privilegiando questo criterio rispetto alla residenza o al domicilio dell’imputato.

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Cosa dicono i giudici

La giurisprudenza sulla diffamazione online stabilisce diversi principi:

  • La diffamazione su piattaforme online come WhatsApp o Facebook è considerata reato se il contenuto lesivo è reso accessibile a terzi, anche se il numero di partecipanti è limitato.
  • Il termine di prescrizione per intentare azioni legali per diffamazione online inizia a decorrere dalla data di pubblicazione del contenuto diffamatorio.
  • La pubblicazione di contenuti diffamatori sui social network può costituire diffamazione aggravata, ad esempio se l’offesa riguarda un difetto fisico.
  • L’amministratore di gruppi sui social network può essere ritenuto responsabile per i contenuti diffamatori se consapevolmente omette di rimuoverli.
  • Il “like” su Facebook può essere considerato rilevante in relazione a casi di istigazione a delinquere.

La giurisprudenza stabilisce quanto segue sull’equiparazione della diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet:

  • Il direttore responsabile di un giornale online è considerato responsabile ai sensi dell’articolo 57 del codice penale.
  • I giornali e le testate online sono assimilati alla stampa cartacea, quindi le regole normative e giurisprudenziali sulla diffamazione a mezzo stampa si applicano anche a quelli online.

La giurisprudenza stabilisce quanto segue sulla responsabilità del gestore del blog:

  • Il gestore del blog può essere ritenuto responsabile per diffamazione aggravata se, avendo conoscenza di contenuti offensivi pubblicati da utenti, non li rimuove immediatamente.
  • Tendenzialmente, la giurisprudenza stabilisce che il gestore del blog non può essere considerato responsabile della diffamazione per scritti altrui, non essendo equiparabile al direttore di una testata giornalistica e non avendo obblighi giuridici di impedire l’evento. Questa posizione è stata confermata in numerose sentenze, tranne in casi isolati in cui è stata riconosciuta la responsabilità del gestore del blog per la diffamazione.

La giurisprudenza stabilisce quanto segue riguardo al luogo del commesso reato:

  • Il giudice penale competente a conoscere della diffamazione consumata tramite mail è quello del luogo in cui la riceve il destinatario.
  • Quando più persone appartenenti allo stesso gruppo Facebook offendono la reputazione della stessa persona offesa, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui è stata iscritta per prima la notizia di reato.
  • Il delitto di diffamazione via Internet è considerato un reato di evento che si consuma quando i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa.
  • Quando non è possibile individuare il luogo di consumazione del reato ma è possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico in cui viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server. Questo criterio di collegamento prevale sul principio generale di competenza basato sulla residenza, dimora o domicilio dell’imputato.

La giurisprudenza stabilisce quanto segue sull’accertamento del reato:

  • Per difendersi dall’accusa di diffamazione tramite Facebook mediante la tesi del furto di identità, è necessario provare la denuncia dell’illecito subito.
  • La diffamazione può essere provata anche mediante gli screenshot che riportano le frasi offensive della reputazione scambiate su Facebook.
  • La diffamazione commessa in rete può essere provata anche in via logica, partendo da una semplice “stampata” del contenuto offensivo, senza il ricorso a tecniche di indagini informatiche.
  • Una decisione isolata stabilisce che la diffamazione via Internet non può essere presunta, poiché il messaggio inserito non è garantito che venga letto. In assenza di prova di percezione da parte di terzi, si potrebbe rispondere di tentata diffamazione.

Come tutelarsi

Per tutelarsi dalla diffamazione online, è possibile adottare diverse misure:

  • Raccogliere prove: Conservare tutte le prove della diffamazione, come screenshot delle pubblicazioni o dei messaggi diffamatori, per documentare l’accaduto.
  • Contattare la piattaforma: Se la diffamazione avviene su una piattaforma online (come i social media), è possibile contattare direttamente la piattaforma per segnalare il contenuto diffamatorio e richiederne la rimozione in base alle politiche della piattaforma stessa.
  • Consultare un avvocato: Rivolgersi a un avvocato per valutare la situazione e determinare le opzioni legali disponibili. L’avvocato può aiutare a stabilire se il contenuto è effettivamente diffamatorio, costituendo reato e fornire consulenza su come procedere legalmente.
  • Presentare una denuncia: Se la diffamazione pare costituire reato è possibile presentare una denuncia alle autorità competenti
  • Richiedere un risarcimento danni: Se la diffamazione ha causato danni alla reputazione o altri danni materiali o morali, è possibile intentare un’azione legale per ottenere un risarcimento danni dalla persona responsabile della diffamazione.

Consulenza legale Diffamazione online

La consulenza legale relativa alla diffamazione on line può essere fornita sia alla vittima che al presunto autore del reato  e può comprendere diverse attività.

Dalla parte della vittima:

  • Valutazione della situazione: Valutazione della situazione per comprendere se si è davanti ad un contenuto effettivamente penalmente rilevante.
  • Raccolta di prove: Aiutare la vittima a raccogliere tutte le prove della diffamazione, come screenshot di messaggi o pubblicazioni diffamatorie, e a documentare qualsiasi danno subito.
  • Segnalazione e rimozione del contenuto: Se il contenuto diffamatorio è ospitato su una piattaforma online, assistenza nella redazione di una segnalazione formale per richiedere la rimozione del contenuto in base alle politiche della piattaforma.
  • Denuncia alle autorità competenti: Se il contenuto pare penalmente rilevante assistenza nella redazione della  denuncia alle autorità competenti.
  • Azione legale per risarcimento danni: Supporto per intentare azione legale per ottenere un risarcimento danni dalla persona responsabile della diffamazione, al fine di riparare eventuali danni alla reputazione o altri danni subiti.

Dalla parte del presunto autore del reato:

  • Valutazione della situazione: Supportare il presunto autore della diffamazione a valutare la situazione e a comprendere le implicazioni legali del proprio comportamento.
  • Difesa legale: Se il presunto autore viene accusato di diffamazione, assistenza legale per la difesa dell’accusato durante l’indagine e l’eventuale giudizio.
  • Analisi delle prove: Esame delle prove a disposizione e valutazione sulla possibile strategia difensiva .
  • Mediazione o negoziazione: In alcuni casi, soluzione della questione attraverso la mediazione o la negoziazione con la parte lesa al fine di evitare un procedimento penale.

Formazione

La diffamazione online è un devastante fenomeno con impatti significativi sulla reputazione individuale e aziendale. Consapevole di questa realtà, l’Avvocato Paolo Galdieri offre corsi di formazione specificamente strutturati per affrontare questa sfida. Sono corsi unici, poiché tengono in considerazione le specifiche esigenze e contesti dei partecipanti.

La formazione non si limita all’aspetto giuridico della diffamazione online; integra anche una componente tecnica essenziale. Questo approccio duplice consente ai partecipanti di acquisire una comprensione approfondita sia delle implicazioni legali che delle dinamiche digitali sottostanti.

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Paolo Galdieri

Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Diffamazione online.

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