Paolo Galdieri / Criminalità informatica / Cyberstalking
Il “cyberstalking” è un termine utilizzato per descrivere un comportamento persecutorio o molesto condotto attraverso mezzi digitali, come internet, e-mail, social media, o altre tecnologie di comunicazione. Questo comportamento può includere l’invio di messaggi indesiderati, monitorare costantemente le attività online di qualcuno, pubblicare informazioni personali senza autorizzazione, o addirittura fare minacce di violenza fisica. Il cyberstalking può avere conseguenze devastanti per le vittime, causando ansia, paura, e disturbi emotivi. Può anche portare a danni alla reputazione, perdita di privacy e sicurezza personale.
Il cyberstalking, o stalking online, è una forma di molestia persistente, effettuata tramite strumenti digitali. Le diverse tipologie di comportamenti che possono essere ricondotti a questo reato sono:
Queste tipologie di cyberstalking si caratterizzano per la loro natura virtuale ma hanno effetti reali e spesso devastanti sulle vite delle vittime.
Atti persecutori ( stalking e cyberstalking)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria odi un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere solo processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art.612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è stato commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
La giurisprudenza , al momento, dice che:
Per tutelarsi dal cyberstalking è importante adottare misure preventive e conoscere i passaggi legali da intraprendere in caso di vittimizzazione. Ecco alcune strategie e azioni da considerare:
La consulenza legale in materia di cyberstalking, sia dal lato della vittima che dell’autore del reato, è un settore complesso e in continua evoluzione.
Dalla parte della vittima:
Dalla parte del presunto autore del reato:
Riconoscendo la complessità e la specificità delle sfide presentate dal cyberstalking, l’avvocato Paolo Galdieri ha sviluppato un programma di formazione che si adatta alla realtà unica di ogni ambiente in cui viene attuato questo reato. I corsi offrono sia conoscenze giuridiche che tecniche per affrontare efficacemente il fenomeno del cyberstalking.
Attraverso un curriculum personalizzato e basato su evidenze reali, i partecipanti acquisiscono strumenti pratici e competenze avanzate per prevenire, riconoscere e contrastare gli atti di cyberstalking. Questo programma rappresenta un investimento cruciale per la sicurezza e il benessere sia dei singoli individui che delle organizzazioni, preparandoli ad affrontare con fiducia questa sfida moderna.
Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Cyberstalking.
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Come possiamo esserti di aiuto?
Il commento di: Avv. Paolo Galdieri
Il cyberstalking è un fenomeno che ha trovato riconoscimento normativo anche in Italia. Grazie al Decreto Legge n. 11 del 2009, successivamente convertito nella Legge n. 38 dello stesso anno, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’articolo 612-bis del codice penale. Il legislatore italiano ha poi ampliato il campo di azione della norma con il Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito nella Legge n. 119 del 2013, riconoscendo la possibilità di atti persecutori anche tramite mezzi digitali.
Il cyberstalking comporta una serie di atti persecutori compiuti attraverso internet, la posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitale, volti a molestare o minacciare una persona. Questo può includere l’invio di mail indesiderate, l’accesso non autorizzato ai dati personali della vittima, l’usurpazione dell’identità online e altro ancora.
La legge italiana prevede un aumento della pena nel caso in cui il cyberstalking sia perpetrato da un coniuge legalmente separato o divorziato o da una persona precedentemente legata da una relazione affettiva con la vittima.
La definizione degli elementi costitutivi del reato di cyberstalking ha generato incertezze interpretative, soprattutto riguardo ai requisiti di ansia o paura grave e di timore fondato per l’incolumità. La Corte Costituzionale ha fornito indicazioni in merito, sottolineando la necessità di valutare attentamente segni e indizi comportamentali che denotino una destabilizzazione psicologica della vittima.
Inoltre, la legge prevede che il cyberstalking possa costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, causando un cambiamento significativo nel suo comportamento a causa della sensazione di essere seguita o osservata online. Questo aspetto del reato è stato oggetto di critiche per la sua formulazione generica, ma è stato ritenuto il più legato a dati oggettivi e verificabili.
Dal punto di vista soggettivo, il cyberstalking è caratterizzato dal dolo generico e dalla previsione e volontarietà dell’atto lesivo. Inoltre, la nozione di dolo si estende anche alla ripetitività delle condotte persecutorie.