Cyberstalking

Cos'è il cyberstalking e come tutelarsi da molestie su internet. Approfondimento sul codice penale e relativo commento dell'avvocato Paolo Galdieri, esperto in consulenza legale in reati informatici.
cyberstalking
Il reato

Che cos'è il cyberstalking

Il “cyberstalking” è un termine utilizzato per descrivere un comportamento persecutorio o molesto condotto attraverso mezzi digitali, come internet, e-mail, social media, o altre tecnologie di comunicazione. Questo comportamento può includere l’invio di messaggi indesiderati, monitorare costantemente le attività online di qualcuno, pubblicare informazioni personali senza autorizzazione, o addirittura fare minacce di violenza fisica. Il cyberstalking può avere conseguenze devastanti per le vittime, causando ansia, paura, e disturbi emotivi. Può anche portare a danni alla reputazione, perdita di privacy e sicurezza personale.

Tipologie

Il cyberstalking, o stalking online, è una forma di molestia persistente, effettuata tramite strumenti digitali. Le diverse tipologie di comportamenti che possono essere ricondotti a questo reato sono:

  • Persecuzione online continuata:
    Si tratta di atti persistenti di molestia o minaccia via internet, che creano uno stato di ansia e paura continua nella vittima. Questo include messaggi ripetuti, email e pubblicazioni online mirati a tormentare la persona.
  • Diffusione di informazioni private:
    Questo tipo di cyberstalking comporta la diffusione non autorizzata di dati sensibili, foto o informazioni personali della vittima su piattaforme online, causando vergogna o paura.
  • False identità:
    L’uso di identità false per molestare o minacciare la vittima su internet. Ciò può includere la creazione di profili fasulli sui social media o l’impersonificazione della vittima in forum online.
  • Monitoraggio online:
    Spesso, il cyberstalking prevede un monitoraggio ossessivo delle attività online della vittima, compreso il tracciamento dei suoi movimenti tramite social media o altre piattaforme digitali.
  • Molestie virtuali con minacce:
    Includono minacce dirette alla vittima attraverso e-mail, social media o altri canali digitali. Tali minacce possono variare da danni fisici, danneggiamento della reputazione, fino a minacce di azioni legali infondate.
  • Installazione di spyware:
    Alcuni stalker installano software spia sulle apparecchiature elettroniche della vittima per monitorarne le attività senza il suo consenso.
  • Sfruttamento delle relazioni online: Include il coinvolgimento in relazioni manipolative online, dove lo stalker utilizza mezzi digitali per esercitare controllo o influenza sulla vittima.
  • Cyberstalking economico:
    Si verifica quando lo stalker interferisce con l’ambito professionale o finanziario della vittima, ad esempio interferendo con il suo lavoro online o diffondendo falsità che possono danneggiarne la carriera.

Queste tipologie di cyberstalking si caratterizzano per la loro natura virtuale ma hanno effetti reali e spesso devastanti sulle vite delle vittime.

Articoli di riferimento

Articolo 612-bis c.p.

Atti persecutori ( stalking e cyberstalking)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria odi un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere solo processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art.612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è stato commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Il commento di: Avv. Paolo Galdieri

Il cyberstalking è un fenomeno che ha trovato riconoscimento normativo anche in Italia. Grazie al Decreto Legge n. 11 del 2009, successivamente convertito nella Legge n. 38 dello stesso anno, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’articolo 612-bis del codice penale. Il legislatore italiano ha poi ampliato il campo di azione della norma con il Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito nella Legge n. 119 del 2013, riconoscendo la possibilità di atti persecutori anche tramite mezzi digitali.

Il cyberstalking comporta una serie di atti persecutori compiuti attraverso internet, la posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitale, volti a molestare o minacciare una persona. Questo può includere l’invio di mail indesiderate, l’accesso non autorizzato ai dati personali della vittima, l’usurpazione dell’identità online e altro ancora.

La legge italiana prevede un aumento della pena nel caso in cui il cyberstalking sia perpetrato da un coniuge legalmente separato o divorziato o da una persona precedentemente legata da una relazione affettiva con la vittima.

La definizione degli elementi costitutivi del reato di cyberstalking ha generato incertezze interpretative, soprattutto riguardo ai requisiti di ansia o paura grave e di timore fondato per l’incolumità. La Corte Costituzionale ha fornito indicazioni in merito, sottolineando la necessità di valutare attentamente segni e indizi comportamentali che denotino una destabilizzazione psicologica della vittima.

Inoltre, la legge prevede che il cyberstalking possa costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, causando un cambiamento significativo nel suo comportamento a causa della sensazione di essere seguita o osservata online. Questo aspetto del reato è stato oggetto di critiche per la sua formulazione generica, ma è stato ritenuto il più legato a dati oggettivi e verificabili.

Dal punto di vista soggettivo, il cyberstalking è caratterizzato dal dolo generico e dalla previsione e volontarietà dell’atto lesivo. Inoltre, la nozione di dolo si estende anche alla ripetitività delle condotte persecutorie.

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Cosa dicono i giudici

La giurisprudenza , al momento, dice che:

  • La creazione di falsi profili o account su social network riconducibili alla vittima può costituire atto persecutorio ai sensi dell’art. 612-bis c.p., se tali profili sono utilizzati in modo molesto, ad esempio veicolando messaggi diffamatori o immagini offensive.
  • La pubblicazione ripetuta di foto o informazioni personali della vittima su social media, unitamente ad altre condotte persecutorie, integra il reato di atti persecutori.
  • Anche l’invio ripetuto di minacce o messaggi molesti attraverso social media può configurare stalking, se la condotta è idonea a causare ansia o paura alla vittima.
  • Il blocco temporaneo e successivo sblocco di un contatto telefonico da parte della vittima non interrompe l’abitualità del reato se le condotte complessive del persecutore sono tali da causare uno degli eventi previsti dalla norma sugli atti persecutori.
  • La creazione di profili falsi su social network frequentati da soggetti in cerca di incontri, insieme ad altre condotte di minacce e violenza, costituisce chiaramente stalking.
  • Il reato di stalking è punibile a titolo di dolo generico, con la consapevolezza che le condotte sono idonee a produrre uno degli eventi previsti dalla norma.
  • Anche le molestie perpetrate attraverso social network, come l’invio di messaggi minacciosi o la trasmissione di materiale intimo, possono configurare stalking.

Come tutelarsi

Per tutelarsi dal cyberstalking è importante adottare misure preventive e conoscere i passaggi legali da intraprendere in caso di vittimizzazione. Ecco alcune strategie e azioni da considerare:

  • Misure preventive:
    • Sicurezza online: Mantenere un alto livello di sicurezza negli account online. Usare password complesse e uniche, aggiornare le impostazioni di privacy.
    • Consapevolezza digitale: Essere consapevoli dei rischi associati all’uso di internet e dei social media. Evitare di condividere informazioni personali o sensibili online.
    • Monitoraggio delle attività online: Tenere traccia e documentare qualsiasi attività sospetta o messaggio minaccioso ricevuto online.
  • Risposta iniziale:
    • Non rispondere: Non interagire con l’autore dello stalking. Rispondere può incoraggiare ulteriori contatti.
    • Documentazione: Documentare tutte le interazioni relative allo stalking, inclusi messaggi, post sui social media, e-mail e qualsiasi altra forma di comunicazione.
    • Segnalazioni immediate: Segnalare i comportamenti inappropriati alle piattaforme dei social media o ai fornitori di servizi internet per far bloccare o rimuovere i contenuti offensivi.
  • Azioni legali:
    • Consulenza legale: Consultare un avvocato specializzato in diritto penale e crimini digitali per comprendere le opzioni legali.
    • Denuncia alle autorità: Presentare una denuncia alle forze dell’ordine, preferibilmente alla polizia postale o direttamente in Procura.
    • Ordini di protezione: In casi gravi, si può richiedere un’ordinanza restrittiva o un provvedimento di protezione contro l’autore dello stalking.
  • Supporto psicologico:
    • Consulenza e supporto: Considerare di cercare supporto psicologico per gestire lo stress e l’ansia causati dal cyberstalking.
  • Educazione e sensibilizzazione:
    • Informazione: Informare se stesso e le persone vicine sui rischi del cyberstalking e su come proteggersi.
    • Campagne di sensibilizzazione: Partecipare o promuovere campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza pubblica su questo problema.

Consulenza legale Cyberstalking

La consulenza legale in materia di cyberstalking, sia dal lato della vittima che dell’autore del reato, è un settore complesso e in continua evoluzione.

Dalla parte della vittima:

  • Valutazione legale: Valutare la situazione della vittima e fornire un’analisi approfondita dei diritti legali e delle opzioni disponibili.
  • Protezione legale: Aiutare la vittima a prendere misure legali per proteggersi, come ottenere un ordine di restrizione o un’ingiunzione per fermare l’aggressore.
  • Rappresentanza legale: Rappresentare la vittima in procedimenti penali contro l’autore del cyberstalking.
  • Raccolta di prove: Aiutare la vittima a raccogliere prove digitali del cyberstalking, come screenshot di messaggi minacciosi o registrazioni di chiamate indesiderate, per supportare l’accusa.
  • Consulenza psicologica: Eventualmente necessaria per fornire supporto emotivo e consigli sulla gestione dello stress e dell’ansia associati alla situazione.

Dalla parte del presunto autore del reato:

  • Consapevolezza legale: Illustrare al presunto autore del cyberstalking le leggi e le conseguenze legali del suo comportamento, aiutandolo a comprendere la gravità delle sue azioni.
  • Rischio legale: Mettere in guardia l’autore sulle possibili conseguenze legali del cyberstalking, come l’incriminazione per stalking, molestie, diffamazion o violazione della privacy.
  • Strategie di difesa: Se l’autore viene accusato di cyberstalking, sviluppare strategie di difesa per proteggere i suoi interessi legali e minimizzare le conseguenze.
  • Trattative legali: Negoziare con la controparte o le autorità per cercare soluzioni alternative o mitigare le conseguenze legali dell’accusa di cyberstalking.
  • Consulenza sulla prevenzione: Fornire consulenza sull’adozione di comportamenti corretti e rispettosi online per evitare condotte  di stalking in futuro.

Formazione

Riconoscendo la complessità e la specificità delle sfide presentate dal cyberstalking, l’avvocato Paolo Galdieri ha sviluppato un programma di formazione che si adatta alla realtà unica di ogni ambiente in cui viene attuato questo reato. I corsi offrono sia conoscenze giuridiche che tecniche per affrontare efficacemente il fenomeno del cyberstalking.

Attraverso un curriculum personalizzato e basato su evidenze reali, i partecipanti acquisiscono strumenti pratici e competenze avanzate per prevenire, riconoscere e contrastare gli atti di cyberstalking. Questo programma rappresenta un investimento cruciale per la sicurezza e il benessere sia dei singoli individui che delle organizzazioni, preparandoli ad affrontare con fiducia questa sfida moderna.

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Paolo Galdieri

Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Cyberstalking.

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