Paolo Galdieri / Reati informatici sessuali / Pedofilia telematica
La pedofilia telematica si riferisce ad una serie di condotte legate all’abuso e sfruttamento sessuale di minori compiute attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione. Questo fenomeno criminoso comprende varie attività illecite quali la produzione, la distribuzione, la divulgazione e il possesso di materiale pornografico minorile attraverso mezzi telematici, come internet e i social media. Si estende anche a condotte quali l’adescamento online di minori per fini sessuali, noto come “grooming”, l’apologia e l’istigazione alla pedofilia realizzate nel digitale.
Le tipologie di pedofilia telematica possono variare, ma di seguito sono elencate alcune delle principali:
Pornografia minorile
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Detenzione o accesso a materiale pedopornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.
L’articolo 600-quater del codice penale disciplina il reato di detenzione di materiale pornografico che coinvolge minori di 18 anni. Il reato può essere commesso da chiunque, inclusi i minori stessi, rendendolo di natura comune. Tuttavia, è un delitto sussidiario rispetto all’articolo 600-ter, quindi non si applica se il reato principale è già stato commesso.
Il possesso di materiale pornografico autoprodotto per uso privato non è penalmente rilevante. Il reato si configura solo se il materiale viene detenuto senza fini commerciali o di diffusione, e il soggetto passivo rimane sempre il minore di 18 anni.
La norma punisce sia “ il procurarsi” che “la detenzione” di materiale pedopornografico. “ Il procurarsi “” include attività come la ricerca e l’acquisizione tramite noleggio o acquisto, mentre la “detenzione” comprende qualsiasi situazione in cui il materiale è nella sfera di disponibilità del detentore, sia esso materiale o virtuale. Non è necessario che ci sia un rischio concreto di diffusione del materiale, ma è sufficiente il fatto storico della detenzione.
La fattispecie in parola non può configurarsi laddove il soggetto navigando su internet entri semplicemente in contatto con immagini pedopornografiche, essendo necessario che lo stesso se ne appropri. Altra giurisprudenza, tuttavia, ha affermato la sussistenza del reato anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia semplicemente visionato, senza scaricarle, immagini pedopornografiche contenute all’interno di un sito internet. Problema, probabilmente superato dall’introduzione del terzo comma che punisce il mero accesso a materiale pedopornografico.
La consapevolezza e la volontà di acquisire o detenere materiale pedopornografico sono essenziali per il reato, limitando la punibilità ai casi di dolo diretto o intenzionale.
La consumazione del reato avviene quando il soggetto ottiene la disponibilità concreta del materiale, e il reato di detenzione può essere istantaneo o permanente a seconda delle circostanze.
L’articolo prevede un’aggravante se il materiale detenuto è di notevole quantità o se il reato è commesso con violenze gravi o in associazione criminale. La pena può essere aumentata fino a due terzi anche se vengono utilizzati mezzi per impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Attività di contrasto
L’articolo 14 della Legge 269/98 conferisce poteri investigativi per contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Il primo comma consente l’acquisto simulato di materiale pornografico e la partecipazione a iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, limitato a ufficiali di polizia giudiziaria specializzati.
Il secondo comma conferisce poteri più penetranti, consentendo l’uso di indicazioni di copertura per attività di provocazione, come l’invio di immagini pedopornografiche in chat, per contrastare specifici reati legati alla pedofilia telematica.
Tuttavia, questi poteri sono soggetti a rigidi vincoli: possono essere utilizzati solo da appartenenti alla Polizia Postale e devono essere finalizzati esclusivamente ai delitti specificati nell’articolo, per quanto riguarda la rete, solo il 600-ter,III comma.
Sebbene la norma escluda esplicitamente la possibilità di svolgere tali attività di provocazione per perseguire i reati di cui all’art.600-ter,IV comma e 600-quater, talvolta si verifica un uso improprio, ad esempio nell’ambito della detenzione di materiale pedopornografico.
La Suprema Corte di Cassazione ha dibattuto sulle conseguenze di tali violazioni, proponendo diverse interpretazioni: alcuni sostengono che il materiale ottenuto in modo irregolare non possa essere utilizzato come prova in un processo, mentre altri, tesi oggi dominante, ritengono che possa essere considerato come notizia di reato per avviare un’altra indagine e,quindi, il conseguente sequestro è legittimo..
Indipendentemente dall’interpretazione, l’uso improprio di queste tecniche di investigazione solleva questioni riguardo alla violazione delle garanzie legali e dei diritti delle persone coinvolte nell’indagine.
Le iniziative turistiche nel web volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Il turismo sessuale minorile è una pratica vergognosa in costante aumento, facilitata da organizzazioni che pubblicizzano e organizzano viaggi finalizzati allo sfruttamento sessuale di minori, sia offline che online. Per contrastare questo fenomeno, sono state adottate strategie globali, come il Codice Mondiale di Etica del Turismo e la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale.
A livello europeo, la Direttiva 2011/93/UE prevede sanzioni per il turismo sessuale minorile e vieta la pubblicità di viaggi a fini sessuali con minori. In Italia, l’art. 600-quinquies del codice penale sanziona chi organizza o pubblicizza viaggi per fruire della prostituzione minorile. La norma non richiede che l’organizzatore sia un operatore turistico o che incontri effettivamente il minore.
La pena è aggravata se il reato è commesso da più persone, da chi fa parte di un’associazione criminale, con violenze gravi o se l’utilizzo di mezzi per impedire l’identificazione online dei dati di accesso.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere attività sotto copertura per scoprire reati legati al turismo sessuale, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La polizia postale può anche attivare siti o gestire aree di comunicazione su richiesta dell’autorità giudiziaria.
L’art.17 della legge 38/2006 obbliga gli operatori turistici a informare esplicitamente i clienti sui reati di prostituzione e pornografia minorile, anche se commessi all’estero, attraverso materiali propagandistici e documenti di viaggio.
Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia ed apologia
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis,600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
Il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e apologia, disciplinato dall’articolo 414-bis, è stato introdotto dalla Legge 172/2012 per proteggere l’ordine pubblico dall’allarme causato da condotte che istigano o fanno apologia di reati contro i minori.
Il primo comma punisce coloro che pubblicamente istigano a commettere reati come pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, prostituzione minorile, iniziative turistiche per lo sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale, atti sessuali con minori e corruzione di minori. L’istigazione consiste nell’incitare psicologicamente altri a commettere questi reati.
Il dolo richiesto è generico e include la consapevolezza e la volontà di istigare a compiere i reati indicati. Non sono rilevanti i motivi o le finalità dell’autore del reato.
Il secondo comma riguarda l’apologia pubblica di uno o più di questi reati, definendo l’apologia come l’esaltazione di un evento o del suo autore per incoraggiare il pubblico a emularlo. L’apologia si manifesta nel momento e nel luogo pubblici in cui avviene.
Il reato si consuma quando la condotta incriminata si manifesta pubblicamente, che avvenga attraverso comunicazioni su stampa, radio, televisione o internet, purché in un luogo pubblico o aperto al pubblico e rivolta a una pluralità indeterminata di persone.
È esclusa l’invocazione di motivi artistici, letterari, storici o di costume come giustificazione per entrambi i tipi di reato.
Adescamento di minorenni
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1,600 quinquies,609 bis,609 quater,609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
L’articolo 609-undecies, introdotto dalla Legge 172/2012, punisce l’adescamento dei minori, noto come “grooming”, che consiste nell’indebolire gradualmente la volontà del giovane per ottenere il controllo su di esso. Questo avviene tramite canali di comunicazione come i social network, stabilendo una relazione amichevole per garantirsi la fiducia, spesso condividendo materiale pedopornografico. Il reato è di mera condotta a forma vincolata, comprendendo artifici, lusinghe o minacce. Può essere commesso da chiunque, anche un giovane, verso un individuo sotto i sedici anni. Il dolo è specifico, richiedendo l’intenzione di commettere reati come la pornografia minorile.
In riferimento all’Articolo 600-ter c.p.
La giurisprudenza stabilisce che il materiale pedopornografico include rappresentazioni di atti sessuali espliciti o organi sessuali di minori con l’intenzione di suscitare desiderio sessuale. Non è necessaria un’interazione consapevole tra autore e minore, basta che i minori appaiano in pose lascive. Lo sfruttamento pornografico di minori non richiede atti sessuali attivi o passivi.
La valutazione del materiale è compito del giudice, che può utilizzare prove ordinarie senza necessariamente esaminare direttamente il materiale. È fondamentale che il soggetto raffigurato abbia meno di diciotto anni. Se l’età non è chiara, spetta all’accusa dimostrare la minor età. Le riprese della vita intima di un minore non rientrano nella pornografia domestica. Si verifica l’utilizzazione del minore quando esistono forme di coercizione o condizionamento della sua volontà.
La giurisprudenza stabilisce che la pornografia virtuale include la produzione di immagini manipolate, come fotomontaggi, in cui volti di minori sono sovrapposti a corpi di adulti impegnati in atti sessuali. Inizialmente, i fumetti non erano considerati rilevanti penalmente, ma un orientamento successivo li ha inclusi tra le forme di pornografia virtuale punibili.
La giurisprudenza stabilisce che la diffusione e divulgazione di materiale pedopornografico sono reati, ad esempio, quando il materiale viene inviato tramite WhatsApp, condiviso su eMule, conservato su dispositivi digitali o inserito su Facebook. Il reato di distribuzione si verifica quando il materiale viene inviato a un numero indeterminato di destinatari, mentre si configura come cessione quando i destinatari sono determinati.
Anche l’inganno per ottenere immagini nude di minori è considerato un reato di pornografia minorile, poiché coinvolge l’induzione del minore a produrre materiale pornografico. Le notizie o informazioni non devono essere necessariamente vere, ma devono avere il potenziale di portare a sfruttamento sessuale o adescamento di minori. Se il prelievo di materiale avviene solo con il consenso espresso durante una conversazione privata, si configura una violazione meno grave del reato.
Per i reati di distribuzione di materiale pedopornografico, il giudice competente è quello del luogo in cui si trova il computer da cui è partita la distribuzione, poiché si tratta di un reato istantaneo.
In riferimento all’Articolo 600-quater c.p.
La giurisprudenza dice che non può integrarsi un’ipotesi di “pornografia domestica nel caso in cui il minore che produce ed invia il materiale pedopornografico abbia meno di 14 anni, non avendo raggiunto l’età per esprimere un valido consenso sessuale. Inoltre, il materiale pedopornografico coinvolto nelle condotte di procacciamento e detenzione deve essere costituito da file completi, incorrotti e visionabili tramite gli strumenti informatici, e l’utente deve dimostrare di avere la disponibilità di tali file.
In relazione alle condotte punite dalla norma la giurisprudenza dice che:
La giurisprudenza inoltre, al momento, dice che:
In riferimento all’Articolo 14, Legge 269/98
La giurisprudenza, al momento, dice che:
In riferimento all’Articolo 600-quinquies c.p.
La giurisprudenza, al momento , dice che:
In riferimento all’Articolo 414-bis c.p.
Non essendoci al momento precedenti specifici, si può far riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui l’apologia punibile non è la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti (C. Cost. n. 65/1970).
In riferimento all’Articolo 609-undecies c.p.
Il reato di adescamento di minori si verifica quando un individuo intrattiene conversazioni a sfondo sessuale con un minore e lo induce a inviare foto pornografiche, anche se scoperto e denunciato immediatamente da un genitore.
È configurabile il reato di atti sessuali con minore anche quando un insegnante rivolge domande sessuali a uno studente attraverso una chat online, sfruttando la sua posizione di fiducia.
Il dolo specifico deve riguardare gli atti sessuali che l’agente intende compiere sfruttando la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce.
Il reato si consuma nel luogo in cui l’agente compie le condotte incriminate, ma se avviene tramite Internet, si perfeziona nel luogo in cui si trova il minore adescato.
Non integra gli estremi del reato la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età, essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2) c. p.
Esistono diverse misure che le persone possono adottare per tutelarsi dalla pedofilia telematica:
La consulenza legale in materia di pedofilia telematica può essere fornita sia alla vittima che all’autore del reato.
Da parte della vittima:
Da parte del presunto autore del reato:
La pedofilia telematica rappresenta una delle sfide più insidiose e devastanti. Riconoscendo l’importanza di una preparazione approfondita su tale tema, il nostro Studio ha sviluppato specifici corsi di formazione, garantendo un approccio altamente personalizzato e direttamente attuabile.
Attraverso una sinergia tra esperti legali e tecnici, il programma dell’avvocato Paolo Galdieri abbraccia non solo l’aspetto normativo, ma anche le metodologie più avanzate per l’identificazione e la prevenzione di crimini informatici a sfondo sessuale. Il nostro obiettivo è equipaggiare i partecipanti con strumenti pratici e conoscenze aggiornate, essenziali per navigare e contrastare efficacemente le minacce della pedofilia telematica nel loro ambito professionale.
Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Pedofilia telematica.
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Il commento di: Avv. Paolo Galdieri
L’articolo 600-ter del codice penale punisce varie condotte legate all’utilizzo, alla produzione e alla diffusione di materiale pornografico che coinvolge minorenni. Queste condotte includono:
Le interpretazioni e le definizioni del concetto di “pornografia” hanno subito cambiamenti significativi nel tempo. La recente modifica legislativa ha introdotto una definizione precisa nel codice penale, includendo qualsiasi rappresentazione di un minore coinvolto in attività sessuali esplicite o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali.
Le azioni punite includono utilizzo, produzione, commercio, distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione, offerta o cessione di materiale pornografico. Queste condotte possono avvenire anche tramite mezzi telematici come Internet. La legge mira a prevenire e punire l’abuso sessuale sui minori e le attività preparatorie ad esso.
Le azioni di offerta e cessione sono considerate meno gravi rispetto ad altre condotte e possono essere occasionali e non legate a un’organizzazione sistematica.