Paolo Galdieri / Cyber terrorismo e cyber guerra
Il cyber terrorismo si riferisce all’uso di internet e tecnologie informatiche per compiere atti terroristici. Le azioni tipiche del cyber terrorismo includono attacchi a sistemi informatici critici, come infrastrutture di telecomunicazioni, reti elettriche, e sistemi di controllo di strutture essenziali. Queste azioni possono causare danni significativi, creare panico e destabilizzare la società. Il cyber terrorismo utilizza la vulnerabilità dei sistemi informatici moderni per diffondere propaganda o disturbare attività governative o civili, spesso per perseguire obiettivi politici, ideologici o religiosi.
La cyber guerra è un tipo di conflitto tra Stati che coinvolge l’uso di tecnologie informatiche e internet per condurre operazioni offensive e difensive, come attacchi informatici, spionaggio digitale, guerra dell’informazione e sabotaggio digitale.
Cyber terrorismo e cyber war possono assumere diverse forme e si appoggiano a una varietà di tecniche e tecnologie.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza,dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La giurisprudenza in materia di Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico dice che:
La giurisprudenza in tema di delitto di addestramento ad attività con finalità terroristiche, anche internazionali, stabilisce quanto segue:
La giurisprudenza in tema di istigazione stabilisce:
La giurisprudenza in tema di istigazione a delinquere e apologia di reato stabilisce quanto segue:
Proteggersi dal cyber terrorismo e dalla cyber guerra richiede una combinazione di strategie tecniche, operative e politiche.
Forniamo supporto legale e consulenza strategica a individui, imprese, governi o organizzazioni che sono coinvolti o potrebbero essere esposti a minacce nel cyberspazio. Il servizio è strutturato nel seguente modo:
L’avvocato Paolo Galdieri ha sviluppato corsi che mirano a illustrare le normative internazionali vigenti, le strategie di difesa legale e le procedure di indagine adatte a contesti digitali complessi per fornire un approccio completo e aggiornato su questi argomenti critici.
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Avvocato penalista, Paolo Galdieri è esperto nella gestione di controversie in materia di Cyber terrorismo e cyber guerra.
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Come possiamo esserti di aiuto?
Il commento di: Avv. Paolo Galdieri
Il cyber terrorismo rappresenta l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione da parte di gruppi terroristici con l’obiettivo di destabilizzare governi o diffondere panico e terrore tra la popolazione. Si inserisce all’interno del più ampio contesto della cyber criminalità, che comprende tutte le attività illecite legate all’uso delle tecnologie informatiche. I soggetti coinvolti includono hacker con varie motivazioni, compresi quelli con fini politici, individui affiliati a gruppi terroristici e “cyber mercenari” che vendono le proprie competenze. Le legislazioni nazionali prevedono diverse disposizioni per contrastare queste minacce, con normative specifiche che affrontano il cyber terrorismo e la sicurezza informatica.
Inoltre, il cyberspazio è considerato un potenziale scenario di guerra tra nazioni, noto come cyber war, che presenta sfide uniche non coperte dal diritto internazionale attuale. Sebbene siano stati sviluppati manuali e linee guida per affrontare questi problemi, al momento mancano norme giuridiche specifiche. Tuttavia, l’attenzione degli esperti si concentra sull’elaborazione di regole e principi che possano guidare il comportamento degli Stati e affrontare le sfide uniche poste dalla guerra informatica.